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Nuovi interventi liberi, ampliati quelli con iter semplificato, conclusione delle pratiche più veloce e modelli unificati per le istanze

 

Il DPR 31/2017 riscrive le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, allarga le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze. Non introduce nessuna novità, invece, sul fronte dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.

 

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Architetto Giorgio Sabatini Firenze


 
Ecco come funzionerà il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del DPR 31/2017. L'autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all'ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
 
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
 
I soggetti che intendono effettuare dei lavori, dopo aver verificato il tipo di nullaosta che occorre, devono presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
 

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

Già il Dlgs 42/2004 prevedeva che l’autorizzazione paesaggistica non fosse necessaria per piccoli e limitati interventi che erano circoscritti ai seguenti casi:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo senza alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.
 
Dal 6 aprile saranno 31 gli interventi liberi, facendo rientrare in quest’elenco anche lavori che nel DPR 139/2010 (ora abrogato) rientravano nella procedura semplificata come ad esempio l’inserimento di elementi amovibili e l’installazione di tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive. Tra gli interventi liberi ci sono anche opere interne che modificano la destinazione d’uso ma non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore, la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto, interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l’altezza, ecc),  interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati e fedele ricostruzione di edifici distrutti dopo le calamità naturali.

 

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Autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa cambia

Il nuovo DPR 31/2017 amplia gli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata e modifica l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione prevedendo l’invio dei documenti solo per via telematica. In precedenza (come prevedeva il DPR 139/2010) l'Amministrazione competente doveva verificare preliminarmente anche la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, mentre dal 6 aprile dovrà valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico (anche solo adottato) ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
 
Rispetto al passato tutti i documenti dovranno essere inviati telematicamente: l'amministrazione, infatti, trasmetterà in questo modo i documenti alla Soprintendenza, anche fornendo, ove possibile, le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria. L’iter per la conclusione delle pratiche sarà più veloce: la procedura avrà il termine tassativo di 60 giorni ma potrà concludersi anche prima.
 
L'amministrazione dovrà richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili da inviare in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
 
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A livello documentale, il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).
 

Interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

Tra le novità del nuovo decreto anche l’esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tesa ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.
 

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Va richiesta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato. L’iter per l’ottenimento del nullaosta in questo caso è più lungo rispetto alla procedura semplificata: dopo aver presentato la domanda, l'Amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
 
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.

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