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Il 14 maggio il Senato ha approvato il DDL di conversione del decreto Casa sull'emergenza abitativa, che elimina ancora una volta il limite di spesa per il Bonus Mobili.

 

 

 

Legge n.90 del 3/8/2013 introduzione novità Bonus Mobili


Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con la successiva conversione in legge n. 90 del 3 agosto 2013, che ha prorogato le detrazioni del 50% per ristrutturazione di immobili residenziali inizialmente fino al 31 dicembre 2013, ha introdotto anche il Bonus Mobili, un'importante novità relativa all'acquisto di arredi per gli stessi immobili.

Bonus Mobili: acquisto mobiliIn aggiunta, infatti, al tetto di spesa detraibile per gli interventi edilizi, pari a 96.000 euro, è stato introdotto un ulteriore tetto di 10.000 euro detraibili in 10 rate annuali di pari importo, da spendere per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Sottolineiamo, però, che tali arredi devono essere comprati esclusivamente per l'arredo degli immobili in ristrutturazione e quindi non tutti possono richiedere il bonus, ma solo coloro che hanno appunto un immobile in cui sono in corso interventi oggetto di detrazione 50%.

Si tratta, in pratica, di una detrazione analoga a quella che era stata introdotta qualche anno fa, che però era pari solo al 20% della spesa effettuata.
Tuttavia, il Decreto Legge 5/2009 convertito in legge 33/2009, pur avendo un'aliquota inferiore, estendeva il beneficio oltre che all'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica A+, a televisori e personal computer, che invece in questo caso non sono compresi.

Beneficiari del bonus saranno quindi tutti coloro che acquisteranno arredi, nell'ambito di una ristrutturazione immobiliare,  dal 6 giugno 2013.
Infatti, poichè i provvedimenti legislativi non sono retroattivi, il bonus non può essere esteso a mobili acquistati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, quindi prima del 6 giugno 2013.

Le spese di ristrutturazione, invece, devono essere state sostenute dopo il 26 giugno 2012. In realtà le spese per i lavori possono essere effettate anche dopo l'acquisto dei mobili, ma è importante che i lavori siano iniziati prima.

La Legge di Stabilità per il 2014 ha prorogato le detrazioni fiscali, tra cui anche quelle per i mobili, di un altro anno, fino al 31 dicembre 2014.

 

Limiti di spesa per il bonus mobili


Non c’è pace dal punto di vista normativo per la definizione del limite di spesa per il bonus mobili, che ha vissuto varie vicissitudini.

Come abbiamo detto, la spesa massima detraibile è di 10.000 euro.
La Legge di Stabilità per il 2014, nel prorogare il bonus fino al 31 dicembre 2014, aveva stabilito che però la spesa detraibile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non poteva superare quella per la ristrutturazione.

Confusione normativa per bonus mobiliAd eliminare questo vincolo aveva provveduto il cosiddetto decreto Salva Roma (DL 151/2013), che però è decaduto, non essendo stato convertito in legge entro i 60 giorni previsti.

Si pensava che questa norma fosse confluita nel successivo decreto 16/2004, il Salva Roma Ter (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), ma, dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, si è appreso che ciò non è avvenuto.
Pertanto erano tornati in auge i limiti di spesa imposti dalla Legge di Stabilità.

Il Governo ha tentato di rimediare a questo pasticcio approfittando del varo del decreto legge sul Piano Casa, approvato lo scorso 12 marzo.

La prima versione del decreto sull'emergenza casa prevedeva l'eliminazione del vincolo di spesa, ma il testo non ha completato il suo iter, per mancanza delle coperture finanziarie necessarie.
Quindi, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 47/2014, non era più possibile chiedere la detrazione massima, se la spesa per ristrutturazione era stata inferiore a 10.000 euro. Se, ad esempio, per ristrutturare si spendevano 6.000 euro, si potevano detrarre solo 6.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Con il via libera definitivo alla Camera del decreto Casa sull'emergenza abitativa, il limite di spesa è ancora una volta abolito, grazie all'approvazione di uno specifico emendamento.

Ma visto l'andamento di tutta la vicenda, non escludiamo che possano esserci ancora cambiamenti per il futuro.

 

Per quali interventi è possibile richiedere il bonus mobili?


Abbiamo detto quindi che il bonus può essere richiesto solo da chi ha in corso lavori di ristrutturazione. Ma per quali lavori può essere richiesto?

C’è stata molta confusione in merito, perché la detrazione 50% è legata anche ad alcuni interventi, come la sostituzione di un tubo del gas o l’apposizione di un corrimano ad una ringhiera, che non sono di manutenzione straordinaria, ma che l’Agenzia delle Entrate considera agevolabili.

Tuttavia gli stessi interventi  non sono però legati al bonus mobili, come la stessa Agenzia ha chiarito con la miniguida Bonus mobili ed elettrodomestici, che elenca così gli interventi ammessi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

 

E’ possibile chiedere il bonus mobili per aver installato un impianto d’allarme?


impianto d'allarmeMa veniamo adesso alla questione impianto d'allarme. Molti utenti ci hanno chiesto se è possibile usufruire del bonus mobili, avendo richiesto la detrazione 50% per un impianto d'allarme, di videosorveglianza, ecc.

Ho già spiegato nei commenti come la penso a riguardo ma, per maggiore precisione ho deciso di contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Il quesito da me posto è stato il seguente:
In base all'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, l'installazione di un impianto d'allarme o di qualunque impianto ex novo, dovrebbe essere manutenzione straordinaria, se non ristrutturazione edilizia. Perché l'AdE la considera manutenzione ordinaria, non concedendo la possibilità ai contribuenti di chiedere il bonus mobili per tale intervento?

Questa è stata la risposta dell'Agenzia della Entrate:
Gentile Signora Carmen, l'art. 16 del decreto 63/2013 riconosce il bonus mobili ai contribuenti che fruiscono della detrazione per la ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 16 bis, comma 1, del T.U. 917/1986. Qui vi rientrano tutti gli interventi per i quali si può godere dell'agevolazione del 50% (a regime sarà 36 %) (...). Invece, la circolare n. 29 del 2013, interpretando in misura restrittiva la norma, collega più specificatamente la detrazione mobili solo ad alcuni interventi, e più specificamente a quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (…). Nella circolare, quindi, come presupposto per il riconoscimento del bonus mobili, non vengono richiamati gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lettera f dell'art 16 bis del T.U. 917/1986). Secondo la circolare, quindi, per tali spese è possibile fruire della detrazione del 50% ma non del bonus mobili. Vista l'incertezza, se lo ritiene opportuno, per avere un orientamento più certo potrà proporre interpello alla Direzione Regionale di competenza  (…).

Sinceramente non ritengo tale risposta soddisfacente. L'Agenzia si è soffermata sull’impianto d’allarme valutandolo solo sotto l'aspetto di intervento relativo all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla stregua dell'installazione di un'inferriata o di una porta blindata.
Non lo ha invece valutato sotto l'aspetto impiantistico, considerando che il mio quesito era più generico, tanto che parlava anche di qualunque impianto ex novo, intendendo estendere l'eventuale risposta anche ad altri interventi citati dagli utenti, come l'installazione di un condizionatore a pompa di calore.

Insomma, a questo punto, penso che gli utenti interessati, per avere una risposta definitiva, possano soltanto presentare un'istanza di interpello.

Con la circolare 10/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che è possibile richiedere il bonus mobili per l'installazione di un antifurto, se per l'intervento sono stati necessari lavori edili.
Quindi, ad esempio, per l'installazione di quegli impianti d'allarme wi fi che non richiedono opere murarie, non sarà possibile accedere al bonus.

 


Per quali mobili è possibile richiedere il bonus?

 

 

Non c'è alcuna distinzione merceologica relativa al tipo di mobili il cui acquisto è incentivabile, a differenza di quanto si era pensato in un primo tempo dopo l'approvazione del decreto legge.
Si era parlato, infatti, inizialmente, solo di arredi fissi, come cucine in muratura e armadi a muro, mentre invece l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili oltre a cucine di tutti i tipi, anche letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione. Restano esclusi, invece, tende, tendaggi e complementi d'arredo.

I mobili in questione non devono essere necessariamente legati all'intervento effettuato. Ad esempio, se si ristruttura il bagno, si può detrarre anche l'acquisto della nuova cucina, se si realizza un nuovo tramezzo nell'ingresso si potrà detrarre anche l'acquisto di mobili per arredare il soggiorno, e così via.

Se invece si usufruisce della detrazione 50% per lavori su parti comuni di edifici condominiali è possibile fruire del bonus mobili solo per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo di tali parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc..

Sono agevolabili anche le spese per il trasporto e il montaggio.

 

Bonus esteso anche agli elettrodomestici


A seguito di una serie di emendamenti approvati dalla Commissione Industria e Finanze del Senato, il bonus mobili è stato esteso anche agli elettrodomestici.

Tali emendamenti, arrivati come chiarimento alle richieste e ai dubbi formulati da molti contribuenti, estendono quindi il bonus ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Pertanto da tale definizione non appare il limite di riferimento ad elettrodomestici ad incasso e sembrano essere compresi anche quelli cosiddetti free standing o a libera installazione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che si può usufruire del bonus anche per quegli elettrodomestici per i quali non è prevista attualmente l'etichetta energetica.

 

Come richiedere il bonus mobili?


Ricapitolando, il bonus è costituito da una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di 10.000 euro, da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 rate annuali, per cui si potrà godere di un risparmio fino a 5.000 euro.

Bonus MobiliPer richiedere la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è necessario seguire la procedura già prevista per la detrazione 50%.

Non sarà necessario, quindi, inviare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, ma basterà indicare gli estremi catastali dell'immobile in sede di dichiarazione dei redditi.

Fondamentale è poi conservare la documentazione fiscale relativa alle spese, quindi fatture e copie dei bonifici, correttamente eseguiti, indicando il codice fiscale di chi effettua la spesa, la partita iva o il codice fiscale della ditta beneficiaria del pagamento e la stessa causale attualmente utilizzata per gli interventi di ristrutturazione.
Per l'acquisto di mobili o elettrodomestici è ammesso anche il pagamento con bancomat o carta di credito, per il quale farà fede la data in cui è avvenuta la transazione e non quella di addebito in conto corrente.
Non sono ammessi, invece, pagamenti con assegni o contanti.

Se gli interventi di ristrutturazione di cui è interessato l'immobile richiedono uno specifico titolo abilitativo, è necessario esserne in possesso, mentre per gli interventi di attività edilizia libera è sufficiente un'autocertificazione.

Sempre in analogia a quanto previsto dalla normativa per le ristrutturazioni, il bonus potrà essere richiesto per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Quindi, un contribuente che effettui più interventi di ristrutturazione su diverse unità immobiliari, potrà usufruire per ciascuna di esse del tetto massimo di spesa di 10.000 euro.

 

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