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Con il decreto Sblocca Italia, diventato legge, per gli interventi di manutenzione straordinaria si snelliscono le procedure; più facili gli interventi come il rifacimento e l'isolamento del tetto, la realizzazione di cappotto termico, il rifacimento di bagni, le ristrutturazioni in genere.

Il decreto cosiddetto “Sblocca Italia”, diventato legge il 5 novembre 2014, prevede molte novità in materia edilizia e di detrazioni fiscali, in particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria.

 

 

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici – compresi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche con variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e/o del carico urbanistico - non dovranno alterare la volumetria complessiva degli edifici e non più i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Resta il divieto di modifiche delle destinazioni di uso [art. 3 (L) comma 1 lettera b) T.U. edilizia].

 

 

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Gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, non riguardanti le parti strutturali dell’edificio, potranno comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e implicare un incremento dei parametri urbanistici [art. 6 (L) comma 2 lettera a) T.U. edilizia].

 

 

Per eseguire tali interventi non sono più richieste la relazione tecnica dell’interessato e le dichiarazioni di conformità dell'Agenzia per le imprese, ma solo l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori con i dati identificativi dell'impresa esecutrice, asseverata da un tecnico abilitato il quale attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono:

 

 

- conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,

- compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia

- e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio [art. 6 (L) comma 4 T.U. edilizia].

 

 

La scomparsa della relazione tecnica da trasmettere con la dichiarazione di inizio lavori, incide anche sulle competenze delle regioni a statuto ordinario, che potranno solo “disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli”, senza più intervenire sull’estensione dell’obbligo della relazione e sui suoi contenuti. [art. 6 (L) comma 6 lettere b) e c) T.U. edilizia]

 

 

Approfittate delle semplificazioni offerte dalla normativa vigente e dagli incentivi per ristruttrurare o riqualificare dal punto di vista energetico il vostro immobile, detrazioni fiscali del 50% e del 65%:

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Preventivo per ristrutturazione

 

 

EasyDomus offre a tutti i clienti la possibilità di ricevere un sopralluogo da parte del nostro Architetto completamente GRATUITO e senza alcun impegno da parte vostra, e non solo…..!

 

 

Avrete la possibilità di incontrare e di spiegare all’Architetto il Vostro progetto, cosa vorreste ottenere dalla ristrutturazione, cosa vorreste realizzare, esprimere i vostri dubbi o perplessità. Durante il sopralluogo si prenderà nota di tutte le Vostre richieste e necessità e si raccoglieranno i dati sullo stato dei luoghi, impianti esistenti, strutture e tutte quelle informazioni fondamentali per la migliore riuscita dell’intervento.

 

 

La fase successiva al sopralluogo consiste nell’elaborazione di tutti i dati recepiti e nella formulazione di una prima bozza progettuale ed un preventivo di spesa: il tutto ovviamente GRATUITAMENTE, non dovrete pagare nulla: soltanto se accetterete il preventivo e vorrete proseguire con l’iter progettuale ed esecutivo dell’intervento verrà concordato e sottoscritto un conferimento di incarico professionale.

 

 

 

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