Sblocca Italia, la semplificazione in edilizia
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- Creato: 12 Novembre 2014
Con il decreto Sblocca Italia, diventato legge, per gli interventi di manutenzione straordinaria si snelliscono le procedure; più facili gli interventi come il rifacimento e l'isolamento del tetto, la realizzazione di cappotto termico, il rifacimento di bagni, le ristrutturazioni in genere.
Il decreto cosiddetto “Sblocca Italia”, diventato legge il 5 novembre 2014, prevede molte novità in materia edilizia e di detrazioni fiscali, in particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria.
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici – compresi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche con variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e/o del carico urbanistico - non dovranno alterare la volumetria complessiva degli edifici e non più i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Resta il divieto di modifiche delle destinazioni di uso [art. 3 (L) comma 1 lettera b) T.U. edilizia].
Gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, non riguardanti le parti strutturali dell’edificio, potranno comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e implicare un incremento dei parametri urbanistici [art. 6 (L) comma 2 lettera a) T.U. edilizia].
Per eseguire tali interventi non sono più richieste la relazione tecnica dell’interessato e le dichiarazioni di conformità dell'Agenzia per le imprese, ma solo l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori con i dati identificativi dell'impresa esecutrice, asseverata da un tecnico abilitato il quale attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono:
- conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
- compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia
- e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio [art. 6 (L) comma 4 T.U. edilizia].
La scomparsa della relazione tecnica da trasmettere con la dichiarazione di inizio lavori, incide anche sulle competenze delle regioni a statuto ordinario, che potranno solo “disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli”, senza più intervenire sull’estensione dell’obbligo della relazione e sui suoi contenuti. [art. 6 (L) comma 6 lettere b) e c) T.U. edilizia]
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