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Detrazioni fiscali 65% per riqualificazione energetica: prorogata la scadenza per la detrazione fiscale sui lavori di efficientamento energetico, con novità per schermature solari e generatori a biomasse combustibili.
 

 

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica


Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico sono state introdotte con la Legge 27 dicembre 2006 n.296, che prevedeva la possibilità di detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) il 55% delle spese sostenute per interventi edilizi che perseguivano tal fine.

detrazione 65% - 1L’agevolazione è rimasta in vigore per quasi 7 anni mantenendo sempre la medesima percentuale di detrazione e divenendo quindi nota come detrazione 55%. Tuttavia con il D.L. 4 giugno 2013 n.63 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) e la sua successiva conversione in Legge con modificazioni (Legge 3 agosto 2013, n.90 entrata in vigore il 4 agosto 2013) la percentuale della detrazione è stata innalzata al 65%.

Di recente la Legge 23 dicembre 2014 n.190 ha prorogato la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Questa scadenza è valida sia per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari che per quelli realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Oltre alla proroga, la Legge 190/2014 ha introdotto alcune importanti novità. Potranno accedere alla detrazione sul risparmio energetico anche:
- le schermature solari (secondo le definizioni fornite all’allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311);
- gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore a biomasse combustibili (come ad esempio stufe a pellet/cippato/legna, termostufe, ecc.).

Gli interventi inerenti le schermature solari e i generatori a biomasse saranno agevolati solo per le spese sostenute fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Per gli altri interventi che già in passato rientravano nella detrazione tutto resta invariato (requisiti, procedure, ecc.). L’unico elemento modificato è la scadenza, ora stabilita al 31 dicembre 2015.

Di seguito troverete un riassunto delle informazioni più importanti da conoscere sulla detrazione per il risparmio energetico, aggiornate con le ultime modifiche apportate dalla Legge 190/2014.

 

Caratteristiche dell'edificio indispensabili per accedere alla detrazione 65%

 

 

L’edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato di impianto di riscaldamento (ad eccezione del solo caso dell’installazione di pannelli solari dove l’esistenza dell’impianto di riscaldamento non è obbligatoria). Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).

La prova di esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, ed anche dal pagamento dell’ICI/IMU a partire dal 1997, solo se dovute.

 

Interventi che possono beneficiare della detrazione 65%


Esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e a ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione:

- Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano.

Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.

detrazione 65% - 2- Interventi sugli involucri degli edifici

Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.

Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.

La Legge 190/2014 ha incluso fra gli interventi sull’involucro anche quelli di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n.311. Per le schermature solari sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.

- Installazione di pannelli solari

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.

È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea o della Svizzera.

Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.

- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

La Legge 190/2014 ha incluso fra gli interventi inerenti gli impianti di climatizzazione invernale anche quelli di acquisto e posa in opera di impianti alimentati da generatori di calore a biomasse combustibili. Per questi ultimi generatori sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.

Adempimenti per accedere alla detrazione 65%


detrazione 65% - 3Per tutti gli interventi citati è necessario produrre ed essere in possesso dei seguenti documenti:

- l’asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di semplice sostituzione di serramenti, di installazione di caldaia a condensazione o di pompa di calore può essere sostituita da una certificazione del produttore;

- l’attestato di prestazione energetica, che riporterà i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento. In caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale la certificazione energetica non è richiesta;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento eseguito e il costo dell’intervento.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’ENEA per via telematica copia dell’attestato di certificazione energetica (se il tipo di intervento lo prevede) e la scheda informativa.

L’invio di questa comunicazione richiederà l’intervento di un tecnico, a meno che non si tratti del caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o di sostituzione dell’impianto termico, per i quali il comune cittadino può collegarsi autonomamente al sito dell’ENEA e inviare i documenti. C’è però da sottolineare che non sempre i passaggi sono comprensibili a chiunque, poiché si parla di trasmittanze, di potenze nominali, ecc. Pertanto per queste pratiche è sempre consigliabile farsi seguire da un esperto, onde evitare la perdita della detrazione a causa di una compilazione errata.

 

Documenti da conservare per la detrazione 65%


detrazione 65 - 4Una volta effettuata la comunicazione per via telematica, è necessario conservare i seguenti documenti, che dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

- l’asseverazione (se il tipo di intervento la richiede);
- la ricevuta di invio telematico effettuato all’ENEA;
- le fatture relative agli interventi;
- le ricevute dei bonifici.

 

Pagamenti per detrazione 65%


Per i pagamenti è molto importante rispettare le scadenze e le modalità previste dalla detrazione sul risparmio energetico. Il loro mancato rispetto potrebbe infatti comportare il decadimento della detrazione.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata Easy-Agevolazioni cliccando qui.

Le spese documentate saranno poi detratte dall’Irpef o dall’Ires in 10 rate annuali di pari importo.

 

Interventi di adeguamento antisismico di edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive


La Legge 3 agosto 2013 n.90 ha introdotto la detrazione del 65% per l’adeguamento antisismico di edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive.

Tale detrazione è ammessa per interventi realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (ovvero le zone 1 e 2 individuate dall’OPCM 3274/2003), con un tetto limite di spesa su cui applicare la detrazione di 96.000 euro.

Si tratta di un caso particolare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie per il quale si concede una detrazione maggiore rispetto al 50% previsto per tutti gli altri interventi. Bisogna quindi far attenzione a distinguere tra la detrazione sul risparmio energetico–65% descritta in questo articolo e la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie–50% (con l’eccezione dell’innalzamento di tale percentuale al 65% nel caso di adeguamento antisismico in zona 1 e 2).

La distinzione fra le due detrazioni è importante perché sono previsti adempimenti differenti. Per ottenere la detrazione del 65% per l’adeguamento antisismico di edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti in zona sismica 1 e 2 bisognerà quindi rispettare gli adempimenti previsti per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

 

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