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la vera novità del 2020 sono le detrazioni fiscali del 90% per il rifacimento delle facciate.

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) prevede all’articolo 1, commi da 219 a 224 la detraibilità del 90% delle spese relative a interventi di restauro o recupero della facciata degli edifici.

Sono ancora molti i dubbi aperti, data l'elevata percentuale di detraibilità. In attesa di chiarimenti ufficiali facciamo il punto in questo approfondimento.

 

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Bonus facciate 2020: in cosa consiste l’agevolazione?

La norma prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 90% delle spese sostenute nel 2020 e documentate, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Come indicato anche nel Dossier di lettura della Legge di bilancio 2020, sarebbe opportuno qualificare la specifica imposta rispetto alla quale spetta la detrazione in quanto non è chiaro se anche le imprese possano rientrane nel bonus o meno.

Si segnala che la legge di bilancio ha mantenuto le agevolazioni previste per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica. Sulla possibilità di cumulare i nuovi benefici con quelli già esistenti invece non ci sono ancora chiarimenti ufficiali da parte dell'amministrazione finanziaria.

 

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Interventi rilevanti negli edifici per il bonus facciate 2020

Le spese detraibili riguardano gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici anche consistenti nella sola:

  • pulitura
  • tinteggiatura

purchè riguardino esclusivamente:

  • strutture opache della facciata
  • balconi
  • ornamenti e fregi

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e:

  • riguardino interventi influenti dal punto di vista termico oppure
  • interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,

per fruire della detrazione gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.

Sembrerebbero quindi rimanere escluse dal bonus facciate le opere di manutenzione del coperto, di sostituzione degli infissi, degli impianti di scarico delle acque piovane, la manutenzione di impianti di illuminazione o altri cavi presenti come quelli di telefonia o televisivi nonché le spese di progettazione o altre prestazioni professionali connesse alle opere eseguite.

Bonus facciate 2020: le zone agevolate

La nuova disciplina si applica agli immobili esistenti localizzati nelle zone A o B del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968. Tali aree sono identificate nell’art. 2 del decreto citato e precisamente:

  1. La zona A riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  2. La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone:
    • in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
    • nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Attenzione va prestata al fatto che vengono esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.

 

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Come beneficiare della detrazione concessa dal bonus facciate

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della detrazione, la normativa prevede una ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno della spesa ed in quelli successivi.

Il comma 223 della legge di bilancio 2020, stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze n. 41/1998 e quindi:

  • per godere della detrazione d'imposta i beneficiari devono indicare i dati catastali identificativi dell'immobile nella dichiarazione dei redditi e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • è necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione;
  • il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Contattami per qualsiasi ulteriore approfondimento e/o chiarimento.

 

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